Che cosa può essere sequestrato
Il sequestro penale non riguarda solo auto e immobili. Può colpire, tra l’altro:
- conti correnti, depositi e titoli, spesso con un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche «per equivalente»: beni e somme di cui l’indagato ha la disponibilità, fino al valore del profitto contestato, anche se non collegati al reato;
- denaro contante trovato durante un controllo;
- auto, moto, camper, barche e moto d’acqua;
- immobili e terreni, per esempio per presunti abusi edilizi;
- aziende, quote di società e beni aziendali: quando il sequestro preventivo riguarda aziende o società, l’autorità giudiziaria di regola nomina un amministratore giudiziario (art. 104-bis disp. att. c.p.p.);
- criptovalute, wallet e conti su piattaforme di scambio;
- telefoni, computer, documenti e dati, di solito con un sequestro probatorio (vedi perquisizioni e sequestri).
Nei reati tributari la confisca, e quindi il sequestro che la prepara, riguarda il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a una persona estranea al reato, oppure, quando non è possibile, altri beni di cui l’autore del reato ha la disponibilità, per un valore corrispondente (art. 12-bis D.Lgs. 74/2000). Esiste poi il sequestro conservativo dei beni dell’imputato, chiesto nel processo a garanzia delle spese del procedimento, delle altre somme dovute all’erario e delle obbligazioni civili nate dal reato: contro di esso chiunque vi abbia interesse può chiedere il riesame (artt. 316 e 318 c.p.p.).
Diverso è il caso del contante non dichiarato alla frontiera, per importi pari o superiori a 10.000 euro: di regola è una violazione amministrativa (D.Lgs. 195/2008), con regole proprie.
Come lo si scopre da lontano
Per un conto, spesso ci si accorge del sequestro perché la banca blocca le operazioni. Il sequestro di un’auto avviene di solito durante un controllo, al porto o su strada, e risulta da un verbale redatto sul posto. Il proprietario che vive all’estero può saperlo giorni dopo, da un familiare o da chi guidava.
Per un immobile il sequestro preventivo si esegue con la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari (art. 104 disp. att. c.p.p.); lo stesso vale per i veicoli iscritti al PRA. La notizia può arrivare da una visura, dal notaio, da un inquilino o da un familiare.
In ogni caso conviene conservare la prova di quando e come si è saputo del sequestro: un messaggio, un’email, la data della visura. Da quella data può decorrere il termine per il riesame, e può contare anche una notizia informale, per esempio una telefonata, non solo la ricezione dei documenti.
Il termine di dieci giorni
Contro il sequestro preventivo disposto dal giudice si propone richiesta di riesame entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del sequestro (artt. 322 e 324 c.p.p.). Lo stesso termine vale per il sequestro probatorio (artt. 257 e 324 c.p.p.); quando il sequestro è stato eseguito dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, decorre dalla notifica del decreto di convalida o dalla diversa data di conoscenza (art. 355 c.p.p.). Se invece il sequestro preventivo è stato eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria o disposto dal pubblico ministero, la convalida spetta al giudice (art. 321, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p.): quale provvedimento impugnare e da quando decorre il termine va verificato sugli atti.
La richiesta di riesame non sospende il sequestro. Se il termine è scaduto restano altre strade, che non hanno un termine: la richiesta di restituzione quando il bene non serve più come prova (artt. 262 e 263 c.p.p.) e, per il sequestro preventivo, la richiesta di revoca quando ne mancano le condizioni, anche per fatti sopravvenuti (art. 321, comma 3, c.p.p.). Contro l’ordinanza del giudice che respinge la revoca si può proporre appello, ma entro dieci giorni (artt. 322-bis, 310 e 309, comma 1, c.p.p.).
Il proprietario non indagato
Riesame e appello non sono riservati all’indagato: possono proporli anche la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (artt. 257, 322, 322-bis e 355 c.p.p.).
È la posizione tipica di chi vive all’estero e possiede in Italia un immobile, un conto, quote di una società o un veicolo di cui altri hanno la disponibilità. La difesa documenta la titolarità del bene e, dove rileva, l’estraneità del proprietario ai fatti contestati.
Due verifiche prima di muoversi
Che sequestro è davvero. Il titolo del verbale non basta: può accadere che il verbale parli di sequestro preventivo e che il pubblico ministero lo convalidi come probatorio. Rimedi e termine dipendono dal provvedimento di convalida, non dall’intestazione del verbale.
Da dove nasce. Quando un immobile o un terreno è sequestrato per presunti abusi edilizi, il sequestro segue spesso un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale. Conviene chiedere subito copia della relazione tecnica: il verbale può riprenderla quasi per intero ed è il punto di partenza della verifica difensiva, insieme ai titoli edilizi.
Incarico a distanza
Di regola non è necessario venire in Italia. Chi è indagato nomina il difensore di fiducia con una dichiarazione che può firmare anche dall’estero e che il difensore deposita (art. 96 c.p.p.).
Per chi è indagato c’è anche un motivo pratico: dopo la prima notificazione, la maggior parte degli atti viene notificata al difensore, di fiducia o d’ufficio, salvo alcune eccezioni (art. 157-bis c.p.p.). Inoltre, chi vive all’estero e, ricevuto l’invito dell’autorità, non dichiara o elegge domicilio in Italia entro trenta giorni riceve le notificazioni tramite consegna al difensore (art. 169 c.p.p.). Chi non conosce il proprio difensore d’ufficio rischia di non sapere che il procedimento va avanti.
Il proprietario non indagato conferisce invece al difensore una procura speciale: la giurisprudenza prevalente, applicando l’art. 100 c.p.p., la ritiene necessaria per il difensore del terzo e, se manca, la richiesta rischia di essere dichiarata inammissibile. La firma della procura va autenticata: quando non si può firmare davanti al difensore, lo Studio indica come procedere dal Paese in cui ci si trova.
Cosa inviare subito
- il verbale di sequestro e, se c’è, il decreto del giudice o del pubblico ministero;
- il provvedimento di convalida (decreto del pubblico ministero o ordinanza del giudice), se il sequestro è stato eseguito dalla polizia giudiziaria;
- i provvedimenti del giudice e ogni notifica ricevuta, compresi eventuali avvisi o informazioni di garanzia;
- per gli immobili, i titoli edilizi, le eventuali pratiche di sanatoria o condono e la corrispondenza con il Comune;
- i documenti che provano la titolarità: estratti conto o attestazione della banca per i conti; documento unico di circolazione e di proprietà (o, per i veicoli più vecchi, carta di circolazione e certificato di proprietà) e, per i veicoli con targa estera, il documento di immatricolazione del Paese di registrazione; atto di acquisto o di successione e ispezione ipotecaria per gli immobili (la sola visura catastale non prova la proprietà); visura camerale e atti societari per le quote; dati del conto sulla piattaforma e indirizzi dei wallet per le criptovalute, mai la chiave privata o la frase di recupero (seed phrase);
- la prova della data in cui si è saputo del sequestro;
- un documento d’identità e un recapito, con la lingua preferita.
Se verbale o decreto non sono disponibili si può iniziare comunque: il difensore, una volta incaricato, ne chiede copia all’autorità che procede.
Costo della prima valutazione
Il primo contatto è gratuito. Il costo della prima valutazione dipende dalla complessità della vicenda e dalla quantità di documentazione da esaminare. Dopo il primo contatto e la verifica di eventuali conflitti di interesse, per indicarlo con precisione lo Studio chiede di ricevere, attraverso il canale riservato che indica, gli atti disponibili relativi al sequestro e alla vicenda che lo ha originato: quelli elencati sopra e ogni altro documento ritenuto utile.
Fonti normative
Contenuto informativo generale. Non sostituisce l’esame degli atti, il calcolo dei termini né una consulenza sul caso concreto.
