Quando lo stalking è reato
L’art. 612-bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta una persona in modo da causarle un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di persone vicine, oppure da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita.
Basta uno di questi effetti. Serve invece la ripetizione delle condotte: un episodio isolato può integrare altri reati, come la minaccia, ma non gli atti persecutori.
La pena è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. È aumentata, tra l’altro, se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi è stato legato alla vittima da una relazione affettiva, oppure attraverso strumenti informatici o telematici.
Le prove da conservare
Nei procedimenti per stalking la prova è spesso documentale e va raccolta prima che si disperda.
- messaggi, chat, e-mail e commenti sui social, con data e mittente visibili;
- registro delle chiamate e dei contatti indesiderati;
- un diario degli episodi: data, ora, luogo, cosa è accaduto, chi era presente;
- certificati medici o psicologici, se ci sono state conseguenze sulla salute;
- nomi dei testimoni e ogni cambiamento di abitudini, come percorsi, orari o numero di telefono.
Querela: sei mesi di tempo
Lo stalking è di regola procedibile a querela, da presentare entro sei mesi. La querela può essere ritirata solo davanti all’autorità giudiziaria ed è irrevocabile se il fatto è commesso con minacce gravi e reiterate.
Si procede invece d’ufficio, anche senza querela, quando la vittima è minorenne o persona con disabilità, quando il fatto è connesso a un altro reato procedibile d’ufficio o quando l’autore è già stato ammonito dal Questore.
Prima della querela è possibile chiedere al Questore l’ammonimento dell’autore.
Le tutele urgenti
In caso di flagranza l’arresto è obbligatorio. È previsto anche l’arresto in flagranza differita, entro quarantotto ore dal fatto, quando l’autore risulta in modo inequivocabile da video, foto o altra documentazione informatica legittimamente acquisita (art. 382-bis c.p.p.).
Il giudice può disporre l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, anche con il controllo mediante braccialetto elettronico (artt. 282-bis, 282-ter e 275-bis c.p.p.).
Il pubblico ministero deve, di regola, sentire la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. La vittima ha diritto a essere informata della scarcerazione dell’autore e della revoca o sostituzione delle misure (artt. 362, comma 1-ter, 90-ter e 299 c.p.p.).
L’avvocato a spese dello Stato
La persona offesa dal reato di atti persecutori può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito previsti in generale. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima questa ammissione, che prescinde dal reddito (Corte cost., sent. n. 1 del 2021).
Fonti normative
Contenuto informativo generale. Non sostituisce l’esame dei fatti e degli atti né una consulenza sul caso concreto.