Per quali reati
L’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 115/2002 consente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, della persona offesa da diversi reati, tra cui:
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- violenza sessuale, anche di gruppo, e atti sessuali con minorenne (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.);
- atti persecutori, cioè stalking (art. 612-bis c.p.).
Per altri reati, come la prostituzione e la pornografia minorile, la tratta, la corruzione di minorenne e l’adescamento, la deroga vale quando sono commessi in danno di minori.
Senza verifica del reddito
Per questi reati l’ammissione non dipende dal reddito della vittima. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la scelta del legislatore, motivata dalla particolare vulnerabilità delle vittime e dall’esigenza di sostenerle nel denunciare (Corte cost., sent. n. 1 del 2021).
Per gli altri reati resta il limite di reddito ordinario, aggiornato periodicamente.
Cosa copre
L’ammissione vale per ogni grado e fase del procedimento (art. 75 D.P.R. 115/2002). L’avvocato assiste la persona offesa durante le indagini, può presentare memorie e richieste, opporsi a un’eventuale richiesta di archiviazione e costituirla parte civile nel processo per chiedere il risarcimento.
Il compenso dell’avvocato è liquidato dal giudice e pagato dallo Stato: la vittima ammessa non lo paga.
Come si chiede
La domanda si presenta con un’istanza, di regola tramite l’avvocato, al giudice davanti al quale pende il procedimento; nella fase delle indagini, al giudice per le indagini preliminari.
L’avvocato deve essere iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell’Ordine. L’Avv. Gerardo Di Maria è iscritto nell’elenco per il settore penale: verifica i presupposti e predispone l’istanza.
Fonti normative
Contenuto informativo generale. Non sostituisce l’esame dei fatti e degli atti né una consulenza sul caso concreto.